STATUTO  

ASSOCIAZIONE FORUM FORZE ARMATE E DI POLIZIA ODV  

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE 

  1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del  Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “FORUM FORZE  ARMATE E DI POLIZIA” (d’ora in avanti l’Associazione).  
  2. A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale  del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale  l’acronimo ODV.  

Art. 2 – SEDE – DURATA – ADESIONE 

  1. L’Associazione ha sede in {…} Empoli {…}. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie,  amministrative, sezioni locali.  
  2. La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi  quale modifica del presente statuto.  
  3. La durata dell’Associazione è illimitata.  

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA’ 

  1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed aiutare gli appartenenti in servizio e non alle Forze  Armate, compresi i Corpi ausiliari, alle Forze di Polizia, ivi incluse le Polizie Locali, al personale  del Comparto del Soccorso Pubblico (Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario ecc.), ai Dipendenti  civili di Enti pubblici facenti parte dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, attraverso  lo svolgimento delle seguenti attività:  
  2. a) Organizzazione di eventi, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi e attività(anche in forma  telematica) che volti alla formazione e/o accrescimento professionale dei soci e dei soggetti  non iscritti riconducibili alle categorie di sopra e non;  
  3. b) La sottoscrizione di convenzioni/agevolazioni con aziende, enti, altre associazioni, finalizzate  ad erogare benefit agli associati.  
  4. c) Iniziative volte al Supporto sanitario, ivi compreso quello psicologico, del personale  appartenente ai Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico  
  5. d) Promuovere Progetti e iniziative assistenziali da parte di personale sanitario specializzato a  favore del personale appartenente ai Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico;  e) Promuovere tutte quelle attività inerente alle tematiche di legalità e sicurezza, anche  attraverso l’organizzazione di eventi sociali (convegni, seminari, campagne ecc.) utilizzando  anche piattaforme telematiche;  
  6. f) Attività di volontariato in ogni sua forma, di protezione civile e di tutela ambientale finalizzate  alla salvaguardia del patrimonio ambientale, zoofilo e ittico;  
  7. g) Attività solidaristiche a favore di persone meno abbienti;  
  8. h) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse  attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dello sport, del turismo,  della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale. 
  9. i) Di organizzare corsi di formazione a favore dei volontari e non, in attuazione della  legislazione in materia rivolto agli associati e non.  
  10. L’Associazione è apolitica, a sindacale, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità  civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti,  ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso,  politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.  
  11. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in  via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto,  ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:  

Organizzazione di eventi, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi e attività volti alla  formazione e/o accrescimento professionale dei soci e dei soggetti non iscritti riconducibili  alle categorie di sopra e dei laici;  

La sottoscrizione di convenzioni/agevolazioni con aziende, enti, altre associazioni, finalizzate  ad erogare benefit agli associati.  

Iniziative volte al Supporto sanitario da parte di personale specializzato, ivi compreso quello  psicologico, del personale appartenente ai Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico  Progetti assistenziali a favore del personale appartenente ai Comparti Difesa, Sicurezza e  Soccorso Pubblico;  

Promuovere tutte quelle attività inerente alle tematiche di legalità e sicurezza, anche  attraverso l’organizzazione di eventi sociali (convegni, seminari, campagne ecc… anche in  forma telematica);  

Attività di volontariato in ogni sua forma, di protezione civile e di tutela ambientale finalizzate  alla salvaguardia del patrimonio ambientale, zoofilo e ittico;  

Attività solidaristiche a favore di persone meno abbienti;  

Promuovere, organizzare e gestione di attività di interesse culturali, sportive, artistiche o  ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione  della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale.  

  1. Al fine di finanziare le proprie attività, l’Associazione può porre in essere iniziative finalizzate alla  raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i  sostenitori e il pubblico.  
  2. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché  secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina  applicabile.  
  3. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’apporto  dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo degli artt. 17-18 del Codice del  Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che  prestano la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione assicura contro gli infortuni e  le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità  civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Altresì può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo  o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta  fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o  autonomo.  

Art. 4 – SOCI 

  1. Sono istituite le seguenti categorie di soci: 

– Socio Ordinario: Possono aderire in qualità di socio ordinario tutti i soggetti aderenti, in  servizio e in quiescenza appartenenti alle Forze Armate, compresi i Corpi ausiliari, alle Forze  di Polizia, ivi incluse le Polizie Locali, personale del Comparto del Soccorso Pubblico (Vigili  del Fuoco, Soccorso Sanitario ecc.), Dipendenti di Enti pubblici appartenenti ai comparti  Difesa, Sicurezza e del Soccorso Pubblico;  

– Socio Sostenitore: Possono aderire quale socio sostenitore tutti i soggetti con un vincolo di  parentela (coniuge, figli e genitori) con appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia,  ivi incluse le Polizie Locali, impiegati del Comparto del Soccorso Pubblico (Vigili del Fuoco,  Soccorso Sanitario ecc.), Dipendenti di Enti pubblici appartenenti ai comparti Difesa,  

Sicurezza e Soccorso pubblico;  

– Socio Simpatizzante: Possono a richiesta quale socio simpatizzante tutti i cittadini non  rientranti nelle precedenti categorie, i quali dimostrano uno attaccamento alle Forze e ai Corpi  Armati dello Stato, un elevato senso delle Istituzioni nonché il massimo rispetto per i simboli  dello Stato. Tali soggetti, i quali dovranno obbligatoriamente essere in possesso del requisito  morale della buona condotta, saranno ammessi previa istruttoria della richiesta adesione da  parte del Consiglio dell’Associazione;  

– Socio Onorario: Rientrano in tale categoria tutti quei soggetti, i quali si sono distinti per  particolari meriti verso l’Associazione, verso le Istituzioni e verso le Forze e Corpi Armati  dello Stato.  

  1. Possono essere soci dell’Associazione, nelle diverse categorie di cui al precedente comma, coloro  i quali condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed  accettino il presente Statuto.  
  2. Il numero dei soci è illimitato.  
  3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti  che ne derivano.  
  4. Per essere socio in uno dei precedenti punti, bisogna aver compiuto il 18°(diciottesimo) anno di  età.  

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE  

  1. Chiunque, in possesso dei previsti requisiti per le diverse categorie di socio, fermo restando la  sussistenza della qualità morale della buona condotta, condivida gli scopi e le finalità indicati nel  presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio nella prevista categoria dovrà farne  richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi  ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli  Organi dell’Associazione.  
  2. Non sono ammessi soci che non hanno compiuto il !8°(diciottesimo)anno di età.  3. Per le categorie di socio “sostenitore” e “simpatizzante”, le istanze dovranno essere presentate  secondo le seguenti modalità:  

Socio Sostenitore: l’istanza dovrà essere controfirmata dal soggetto con il quale sussista il  legame di parentela che sia in possesso dei requisiti per l’adesione alla categoria di “socio  ordinario”;  

Socio Simpatizzante: l’istanza dovrà essere avallata da almeno tre soci ordinari, i quali  controfirmeranno l’istanza. Per tale categoria di socio, il consiglio direttivo si riserva di  effettuare le opportune verifiche, anche attraverso la richiesta all’interessato di certificazioni  aggiuntive.  

  1. Per quanto attiene la nomina a Socio Onorario, la stessa viene rilasciata su proposta del  Presidente, del Vice Presidente o di un appartenente al Consiglio Direttivo, previa deliberazione  positiva in merito da parte del Consiglio Direttivo; 
  2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare  la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere  motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni,  può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato  istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua  prima seduta utile.  
  3. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della  domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota  associativa ed al rilascio della tessera sociale.  
  4. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi  avranno versato la quota associativa.  
  5. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri  all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo  pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta)  giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta  dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione,  nei successivi 30 (trenta) giorni.  
  6. All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle  modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita  associativa.  

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI 

  1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione.  2. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per  l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli  organi dell’Associazione stessa, nonché, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi  dell’Associazione.  
  2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e  deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo,  dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo  raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai  predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione in presenza del Presidente o del  vicepresidente o del consigliere delegato, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale,  durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e  sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti  dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi  durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la  sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per  attività concorrenziali.  

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI  

  1. I soci sono tenuti:  
  2. a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni  legittimamente assunte dagli organi associativi;  
  3. b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;  c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei  programmi di attività.  

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

  1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato  versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo  Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.  
  2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere  e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera  del Consiglio Direttivo medesimo.  
  3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato  rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive  legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di  comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali  dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno,  di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.  
  4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio,  potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:  
  5. a) richiamo scritto;  
  6. b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non  superiore ad un anno;  
  7. c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.  5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità  della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di  altra condotta o infrazione.  
  8. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la  possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese  per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito  personalmente.  
  9. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame  da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare  potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al  socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri  dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci,  che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I  provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.  
  10. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio  dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna  formalità.  
  11. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale  versata.  
  12. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla  carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.  
  13. Il personale escluso dall’Associazione non potrà più presentare istanza di riammissione.  

Art. 9 – PATRIMONIO 

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili  comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite  comunque conseguite.  
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate  comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività  statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
  3. Durante la vita dell’Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed  avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori,  amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni  altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.  
  4. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività  istituzionali statutariamente previste.  

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO  

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo,  dopo la liquidazione, sentito l’organo di controllo se nominato, sarà devoluto ad altro ente del  Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei  Soci, è esclusa qualsiasi devoluzione ai soci, lavoratori o amministratori, salvo diversa destinazione  imposta dalla legge, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo  Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.  

Art. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO  

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato  patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di  missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione  e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.  
  2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede  dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua  approvazione.  
  3. L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai  sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.  5. L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione  sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di  riferimento.  
  4. L’Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi  e nei limiti previsti dalla vigente normativa.  
  5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui  all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in  una annotazione in calce al rendiconto per cassa.  

Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

  1. Sono Organi dell’Associazione:  
  2. a) l’Assemblea dei Soci;  
  3. b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;  
  4. c) il Presidente;  
  5. d) l’Organo di Controllo;  
  6. e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).  

Art. 13 – ASSEMBLEA  

  1. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta  gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la  costituiscono. 
  2. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio  e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal  Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo  scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e  trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con  motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa  annuale.  
  3. Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente  (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda  convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il  voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.  
  4. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione  o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre  quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda  convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza  (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di  almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella  seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da  quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno  un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di  persona o per delega, in assemblea.  
  5. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di  almeno ¾ dei soci aventi diritto.  
  6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci ordinari iscritti nel libro  soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun  socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega  scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea  sino ad un massimo di due soci.  
  7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio ordinario in Assemblea a distanza, in video  conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare  l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.  
  8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi  all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre  forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, tramite applicazioni  di messaggistica istantanea, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di  avvenuta ricezione) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno,  il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione  che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea, sia  ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o  impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti,  provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.  
  9. L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.  
  10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto  dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.  
  11. E’ ammesso altresì la deliberazione c.d. “a distanza” attraverso l’impiego di, applicazioni di  messaggistica istantanea, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la  possibilità di verifica delle operazioni di voto.  
  12. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da  trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo  presso la sede dell’Associazione. 

Art. 14 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA  

  1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:  
  2. a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;  
  3. b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua  redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); c) approva i regolamenti interni;  
  4. d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;  
  5. e) delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o  scissione dell’Associazione;  
  6. f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;  g) nomina l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti,  ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo  settore;  
  7. h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi  membri;  
  8. i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga  nominato il Collegio dei Probiviri;  
  9. j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione  di responsabilità nei loro confronti;  
  10. k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;  
  11. l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.  

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO  

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un  numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 21 (ventiuno)  eletti fra i soci.  
  2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di  rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del  Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.  
  3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso  delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento  della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  

Art. 16 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può  nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle  elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui  l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta  e scrutinare i voti espressi.  
  2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta  ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano  automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il  Consiglio Direttivo prende atto dell’avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.  
  3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. 
  4. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna  sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro  dell’organo fino alla sua naturale scadenza.  
  5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15  giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.  

Art. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte  nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o tramite  messaggistica istantanea da inviarsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente;  in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.  
  2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata,  almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo  entro 30 giorni dalla richiesta.  
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi  membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono  normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza  dei consiglieri presenti.  
  4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da  trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso  la sede dell’Associazione.  

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri: a) il  Presidente;  
  2. b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); c) il  Tesoriere;  
  3. d) il Segretario;  
  4. e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.  
  5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche  delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati  dall’Assemblea.  
  6. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:  
  7. a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;  
  8. b) dare esecuzione alle delibere assembleari;  
  9. c) formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;  
  10. d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;  
  11. f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la  tenuta e l’aggiornamento del libro soci;  
  12. g) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive  modifiche ed integrazioni, esperibili dall’Associazione;  
  13. h) deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con  delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;  
  14. i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che  non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa  annuale; 
  15. j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30  aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia  obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);  
  16. k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per  le attività svolte a favore dell’Associazione;  
  17. l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.  

Art. 19 – PRESIDENTE 

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in  giudizio.  
  2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.  3. Ha i seguenti compiti e poteri:  
  3. a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;  
  4. b) convocare l’Assemblea dei Soci;  
  5. c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;  
  6. d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i  pagamenti, di concerto con il Tesoriere;  
  7. e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione.  4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.  5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo  per l’elezione del nuovo Presidente.  

Art. 20 – SEGRETARIO 

  1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione  dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.  

Art. 21 – TESORIERE  

  1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica  dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla  riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal  medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari  inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per  la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui  la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre  al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei  Soci.  

Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO  

  1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal  Codice del Terzo settore.  
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di  corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,  amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita  inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia  obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.  14 del Codice del Terzo settore. 
  3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori  legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società  di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.  
  4. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri  effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.  5. L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi  componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.  
  5. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere  all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste  dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste  all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo  collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.  2397, comma 2 c.c..  
  6. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo  custodito e tenuto a cura del medesimo.  

Art. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE 

  1. È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.  2. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione,  composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o  decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei  componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.  3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di  ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci  in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.  4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del  contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente  Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso,  eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.  
  2. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il  verbale che verrà approvato seduta stante.  
  3. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità  giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente  Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.  
  4. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva  il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.  

Art. 24 – GRATUITÀ DELLE CARICHE 

  1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.È ammesso un rimborso spese ai soci per attività istituzionali e  per acquisti di prodotti non riconducibili in materia fiscale (valori bollati, marche da bollo).Art. 25 – INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITÀ  
  2. Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già  nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio  Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la  decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni  di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte  consecutive.  
  3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano  tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale  causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già  nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci  immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente  costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti  anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le  obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del  precedente art. 10.  

Art. 27 – NORMA DI RINVIO 

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo  settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.)  e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.  

Art. 28 – NORME TRANSITORIE 

  1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua  approvazione da parte dell’Assemblea.  

*******  

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione FORUM FORZE  ARMATE E DI POLIZIA ODV con Sede in Empoli {…} – 15 dicembre  2025. 


ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE FORUM FORZE ARMATE E Dl POLIZIA ODV ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 27 del mese di Dicembre dell’anno 2025, alle ore 21,00 in Empoli {…}, si sono riunite in videocall le sottoscritte persone, con l’intenzione di formalizzare la costituzione della “Associazione Forum Forze Armate e di Polizia ODV”.
I presenti avevano già discusso sulla necessità e modalità. Avuto l’adesione, i soci fondatori, si sono dati appuntamento in data e luogo di cui sopra per formalizzare gli atti.
Per esigenze funzionali, possono essere aperte sul territorio nazionale ed estero, sedi in località di particolare interesse per tenere i rapporti istituzionali, economici, o per svolgere attività istituzionali nel campo del volontariato, socio – culturali e di formazione.
L’Associazione ha durata indeterminata ed è ispirata da principi democratici, è apartitica. Per salvaguardare la propria autonomia e conseguire gli scopi istituzionali associativi non pone alcuna discriminazione di carattere politico, religioso, sociale, di razza, di colore, di nazionalità o di origine. Liberamente costituita, basa le proprie attività sul lavoro prestato in modo decisivo e prevalente dalle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per perseguire le finalità statutarie, con delibera del Direttivo, può affiliarsi, associarsi, consorziarsi o collaborare con altre Associazioni di valenza Nazionale
Internazionali,
L’Associazione svolge attività di volontariato, nel campo della formazione, in attuazione della legislazione in materia, rivolto agli associati e non.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:
a. Organizzare eventi, convegni, seminari, pubblicazioni, corsi e attività volti alla formazione e/o accrescimento professionale dei soci e non.
b. La sottoscrizione di convenzioni/agevolazioni con aziende, enti pubblici e privati ed altre associazioni finalizzate ad erogare benefit agli associati,
c. Promuovere progetti assistenziali e iniziative da parte di personale sanitario specializzato, a fornire assistenza psicologica al personale appartenente ai comparti della Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico.
d. Promuovere tutte le tematiche relative alla legalità e sicurezza di ogni individuo, anche attraverso l’organizzazione di eventi sociali (convegni, webinar, seminari, campagne etc
e. Attività di Volontariato di protezione Civile e di tutela ambientale, finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ambientale, zoofilo ed ittico; e attività solidaristica a favore di persone fragili e meno abbienti;
g. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di forte interesse sociali, incluse anche attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale,
I costituiti, in qualità di soci fondatori, hanno discusso, scritto, letto ed approvato il presente atto costitutivo e l’allegato statuto, che sottoscrivono per accettazione.